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L`azione esercitata dai commissari liquidatori di un`impresa in amministrazione straordinaria nei confronti degli amministratori e dei sindaci ex art. 3, 6° comma, d.lgs. 26/79 e 206 legge fallimentare, al pari di quella disciplinata, con riguardo al curatore del fallimento, dall`art. 146, 2° e 3° comma, legge fallimentare, ha natura contrattuale e
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carattere unitario ed inscindibile, risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli art. 2393 e 2394 c.c. . Alla natura contrattuale dell`azione consegue che, mentre su chi la promuove grava esclusivamente l`onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalita` tra queste ed il danno
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verificatosi, incombe, per converso, su amministratori e sindaci l`onere di dimostrare la non imputabilita` a se` del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell`osservanza dei doveri e dell`adempimento degli obblighi loro imposti.
Cassazione Civile, Sezione Prima, Sentenza n. 25977 del 29 ottobre 2008
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